Detrazioni fiscali 2021 - Superbonus 110%:
Tra le novità del Decreto emanato dal Governo in seguito all’emergenza Coronavirus, allo scopo di rilanciare l’economia, gravemente colpita per il lockdown di due mesi che ha costretto a cessare temporaneamente gran parte delle attività, è stata inserita la modifica dell’aliquota fiscale per le opere che apportano miglioramenti all’efficienza energetica delle abitazioni, meglio noto come Ecobonus. Il Superbonus o per meglio dire Ecobonus 110%, prevede la possibilità di effettuare lavori praticamente a costo zero, dato che la nuova norma prevede due possibilità per il contribuente:
- detrazione al 110% delle spese sostenute, con 5 rate per 5 anni, di pari importo
- cessione del credito del 100%, pari alle spese dei lavori eseguiti, all’azienda edile
Ecobonus 110%: vale anche per le tende da sole?
A questo punto sorge la domanda spontanea: si applica l’aliquota del 110% anche nel caso della sostituzione delle tende da sole? Vediamo come funziona nel caso specifico.
L’ecobonus 110% vale a patto che l’intervento sia stato eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi maggiori, detti trainanti, ovvero:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali relative l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie (noto come cappotto termico);
- sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione;
- per le unità unifamiliari, in seguito a sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore a €30000, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
Tutti i lavori eseguiti, in ogni caso, dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. In caso non fosse possibile, il raggiungimento della classe più alta dovrà essere dimostrato tramite l’APE (attestato di prestazione energetica).
Periodo di validità
L’ecobonus 110% vale per i lavori effettuati nel periodo che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per conoscere nel dettaglio ecco la guida Ecobonus 2020.
Novità seconde case
A differenza dei precedenti interventi normativi, il Governo ha deciso di allargare la platea dei beneficiari. Il diritto al Superbonus 110% entra in funzione anche per gli interventi effettuati sulle cosiddette seconde case. Precisamente, il legislatore attribuisce il diritto al contribuente che opera lavori di miglioramento dell’efficienza energetica “sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”
Chi può richiederlo
I soggetti che possono richiedere l’agevolazione fiscale in caso di sostituzione od installazione ex novo delle tende da interno/esterno sono:
- proprietario dell’immobile
- nudo proprietario
- chi ha un diritto reale di godimento (usufrutto ad esempio)
- inquilino in affitto
- chi ha l’immobile in comodato (gratuito o a pagamento)
- condomini
- acquirente in caso di cessione dell’immobile nell’anno
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di proprietà o in locazione
- gli istituti autonomi case popolari (IACP)
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- ONLUS
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266
- associazioni e società sportive dilettantistiche, ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
- le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Modalità di Pagamento
Requisito importante è che i pagamenti vengano effettuati in maniera tracciata ovvero mediante un bonifico parlante, postale o bancario, sul quale risultano:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986),
- codice fiscale del beneficiario della detrazione,
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
- numero e data di fattura
Sono escluse dunque possibilità di pagare i lavori mediante altre modalità quali:
- assegno
- carte di credito e/o ricaricabili
- bancomat
- contanti
Documenti da conservare
Al termine dei lavori e dopo avere effettuato i relativi pagamenti, occorre conservare la documentazione da presentare al professionista abilitato od al CAF in sede di dichiarazione dei redditi. Più precisamente è obbligatorio avere:
- ricevuta del bonifico
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
- eventuale comunicazione all’ASL
- domanda di accatastamento, per immobile di nuova costruzione
- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta
- nel caso di immobile sito in condominio, delibera di approvazione lavori dell’assemblea di condominio e relativa tabella millesimale di ripartizione delle spese
- dichiarazione del proprietario per il consenso ai lavori
- le autorizzazioni comunali richieste in fase di inizio lavori ( se necessarie).
Invio documentazione ENEA
Al termine dei lavori ed effettuati i regolari pagamenti delle fatture relative, occorre effettuare l’operazione di invio dei documenti all’ENEA, l’ente preposto a tale funzione.
FONTE: www.pianetadesign.it